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Normativa per le caldaie convenzionali
Efficienza media stagionale
20/12/2016

È passato più di un anno dall’effettiva entrata in vigore del Regolamento UE n. 813/2013 del 2 agosto 2013, relativo alla progettazione ecocompatibile degli apparecchi del riscaldamento (QualEnergia.it, Caldaie, in vigore i nuovi obblighi Ue per l'efficienza energetica) ma per molti ancora non è chiaro quali sono i limiti che impone per le caldaie e come si applichino.

Il regolamento e l'"efficienza media stagionale"

Il Regolamento stabilisce che - a decorrere dal 26 settembre 2015 - non è più possibile immettere sul mercato caldaie a gas e/o a gasolio di potenza fino a 400kW, i cui valori di efficienza media stagionale (parametro Etas) siano inferiori a 86%.

L'efficienza media stagionale non va confusa con i valori di rendimento a carico totale o parziale né tantomeno con la classificazione a stelle di rendimento, strumenti fino a poco tempo fa utilizzati per definire le performance energetiche delle caldaie.

Il nuovo parametro, a differenza dei suoi predecessori, è riferito al potere calorifico superiore e tiene conto anche dei consumi totali (elettrici e gas) di una caldaia nell’arco di una stagione tipo, “consentendo così una più corretta caratterizzazione energetica del prodotto rispetto a quanto fatto in passato”, spiega una nota di Assotermica e ANGAISA, in qualità di Associazione nazionale di categoria dei distributori idrotermosanitari

Bando alle convenzionali

Come noto, le caldaie convenzionali a camera stagna non raggiungono i limiti minimi fissati dal Regolamento, pertanto, dal settembre 2015, tali caldaie non possono più essere immesse sul mercato in quanto in violazione della normativa comunitaria.

Un prodotto è immesso sul mercato quando è “reso disponibile” per la prima volta sul mercato europeo; con “reso disponibile” si intende che lo stesso prodotto è fornito per la distribuzione, il consumo o l’utilizzo nel mercato europeo nell’ambito di un’attività commerciale contro compenso o gratuitamente.

In sostanza, le caldaie convenzionali a camera stagna che sono state immesse sul mercato prima del 26 settembre 2015 potranno continuare ad essere installate senza limiti di tempo.

Salvo questi casi ormai sempre più rari, successivamente a tale data le caldaie convenzionali a camera stagna (nonché quelle a camera aperta a tiraggio forzato) non possono più essere prodotte per essere commercializzate nel mercato dell’Unione europea.

Sanzioni e deroghe

È bene ricordare che il decreto legislativo del 16 febbraio 2011, N. 15 di attuazione della direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile e il decreto legislativo del 28 giugno 2012, N. 104, di attuazione della direttiva quadro sull’etichettatura energetica, prevedono sanzioni, fino a 150.000 €, per i diversi attori della filiera che violano le disposizioni del Regolamento citato.

L’unica deroga consentita ai valori di efficienza media stagionale riguarda le caldaie di tipo B1 a camera aperta, che possono continuare ad essere immesse sul mercato.

In tal caso il fabbricante è tenuto ad indicare all’installatore che le predette caldaie possono essere installate esclusivamente se allacciate a canne collettive ramificate, presenti in edifici esistenti; sarà pertanto responsabilità dell’installatore ottemperare alle indicazioni ricevute.

“Purtroppo – spiega Anima - sono già state riscontrate sul mercato, in particolare attraverso le vendite via internet, attività commerciali che promuovono la vendita di caldaie a camera stagna, in violazione del Regolamento UE. Tali vendite possono avere spiacevoli conseguenze per il venditore che per l’acquirente.”

[via QualEnergia.it]





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